SEGNALAZIONE VIOLAZIONI ED ILLECITI

So.Sel. S.p.A. è da sempre attenta alla prevenzione dei rischi che potrebbero compromettere la gestione responsabile e sostenibile del proprio business. In ragione di ciò, la società si è dotata di una procedura in materia di Whistleblowing.

Il Legislatore italiano con legge n. 2022/127 ha delegato il Governo per il recepimento della Direttiva (UE) del 2019/1937 in materia di protezione delle persone nel settore pubblico e privato che segnalano violazioni del diritto dell’Unione con possibilità di estensione ad altri atti/settori da parte degli Stati membri. Il 10 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il d.lgs. n. 24 relativo all’adeguamento della Direttiva UE (decreto Whistleblowing).

Si tratta di uno strumento, attraverso il quale è possibile segnalare, anche in via riservata, eventuali comportamenti appresi in ragione delle funzioni svolte all’interno della società, che possono comportare violazioni della normativa in una gamma molto ampia di settori, tra cui: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete, concorrenza).

Cosa posso segnalare?

Si riportano esclusivamente a titolo di esempio, alcuni reati che possono essere segnalati attraverso la piattaforma di Whistleblowing:

  • furti di merci, giacenze, o altri beni di proprietà dell’azienda o di altri soggetti che accedono ai locali aziendali;
  • comportamenti che intenzionalmente causano danni a beni o cose di proprietà dell’azienda;
  • riciclaggio di denaro;
  • corruzione, tangenti, abusi di potere, conflitti di interesse non dichiarati;
  • evasione fiscale;
  • finanziamento di organizzazioni terroristiche;
  • truffe a danno dell’azienda;
  • falsificazione dei bilanci e/o dei libri contabili;
  • falsificazione delle note spese;
  • modifica o falsificazione la documentazione per migliorare i risultati ed ottenere certificazioni di conformità;
  • violazione delle norme e dei regolamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • danni ambientali;
  • protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • condotte poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare.

Il whistleblowing, e quindi le relative segnalazioni, NON RIGUARDANO:

  • questioni di carattere personale del segnalante
  • rivendicazioni
  • istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o dei rapporti con il superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure appositamente previste per far valere i propri diritti di lavoratore.

Ad esempio non possono essere segnalate mancate promozioni.

Nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate, qualsiasi sia il canale utilizzato, la normativa lascia impregiudicata la responsabilità civile, penale e disciplinare del Segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli artt. 368 e 595 del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile (ovvero il segnalante è responsabile sia civilmente che penalmente di quanto segnala)

La normativa inoltre prevede che l’ANAC possa comminare una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria.

Menu